In linea generale, violentare una persona significa fare un abuso, obbligare una persona a compiere un atto contro la sua volontà, costringerla a fare qualcosa che non vorrebbe fare.
Quando questa costrizione coinvolge la sfera fisica intima si parla di violenza sessuale.
La violenza sessuale è un reato, un delitto che coinvolge la libertà di scelta di un individuo intorno alla volontà di compiere o meno un’azione intima.
Chiunque può subire questo tipo di violenza, indipendentemente dal sesso o anche dall’età e, in considerazione di quest’ultima, ne viene stabilita la gravità.
Ho voluto però approfondire l’argomento ed ho fatto un po’ di ricerche in rete così, da quanto ho capito, si può parlare quindi di violenza sessuale quando, al compimento dell’atto stesso, manca il consenso di una parte, se invece sussiste la specificata volontà di entrambe le parti, allora non si può parlare di “violenza”, ma non sempre è così, perché il discorso è diverso se è coinvolto un minorenne.
La maggiore età in Italia si acquisisce al compimento del 18° anno, questo limite non si deve confondere con quello in cui una persona viene ritenuta capace di manifestare con cognizione la propria volontà, vale a dire l’età del consenso, che in Italia è invece fissato normalmente a 14 anni. Tuttavia riguardo l’espressione della libertà sessuale ci sono alcune specifiche, con le quali si prende in considerazione l’età anagrafica e si valuta l’eventuale avvenuto consenso per stabilire se è da considerarsi valido o meno.
Il consenso ovviamente non è valido se a esprimerlo sono minori di 14 anni, superata questa età e fino ai 16 anni, il consenso viene considerato valido tranne nel caso in cui l’autore dell’atto sia un ascendente: un genitore, anche adottivo, o abbia relazioni di convivenza, un tutore o una qualsiasi persona che si occupi del minore per motivi di cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia; oltre i 16 anni il consenso ha valore anche nei casi in cui l’autore dell’atto sia un ascendente. Inoltre se chi subisce l’atto ha compiuto 13 anni e chi lo opera ha una differenza di età superiore ai 3 anni, anche in questo caso, l’eventuale consenso non ha valore.
La norma, tuttavia, punisce anche chi abusa della propria inferiorità fisica o psichica con l’obiettivo di determinare un fatto o chi opera un inganno riguardo la propria identità, quindi punisce chi induce all’atto.
In generale, tranne nei casi in cui si procede di ufficio, i reati sono comunque punibili a querela di parte.
Ora, in taluni casi, mi chiedo se la presunta incapacità a manifestare il consenso consapevolmente in alcune fasce d’età possa essere reale, cioè mi chiedo se un deliberato consenso dato in alcuni casi non possa essere considerato cosciente, volontario e voluto. Non credo siano rari gli episodi in cui un soggetto ritenuto incapace di dare il consenso possa invece volontariamente creare una situazione consapevole che poi gli esiti potrebbero essere configurati come violenza in considerazione del tipo di relazione ascendente o della presunta inferiorità fisica o psichica.
La norma, è vero, punisce l’induzione, ma a volte risulta veramente difficile scoprire se un atto è stato violenza vera e propria o è derivato dall’induzione; cambia tutto: la vittima è diversa. A volte per portare alla luce la verità ci vuole tempo, e calma mediatica. Scoprire un eventuale comportamento doloso non solo è un procedimento delicatissimo che risulta anche molto complicato ma, nel momento in cui ci si mette ad indagare al riguardo, molto spesso, a causa di un servizio di informazione basato sempre più spesso sul sensazionalismo, un presunto colpevole di violenza è già stato condannato dall’opinione pubblica – cosa che invece non sempre accade con lo stesso rumore a un presunto colpevole di induzione – e questo peso non sempre può essere sopportato dall’interessato.
Mts ©